(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17
                        del 1 settembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. In applicazione di quanto disposto dal comma 4- ter dell'art. 15
della  legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dal comma 1 dell'art. 2
della legge 12 gennaio 1994, n. 30, al consigliere regionale che,  ai
sensi  del comma 4- bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55,
come sostituto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992,  n.  16,  sia
stato  sospeso  dalla  carica  e'  corrisposto,  per  la durata della
sospensione, un assegno pari al cinquanta per  cento  dell'indennita'
di  carica,  quale  stabilita  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge
regionale 31 marzo 1972,  n.  3,  come  successivamente  integrata  e
modificata.
   2. L'erogazione dell'assegno stabilito al precedente comma decorre
dal  provvedimento  che  accerta la sospensione del Consigliere. Tale
erogazione non puo' comunque avere decorrenza anteriore alla data  di
entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.