(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17 del 1 settembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In applicazione di quanto disposto dal comma 4- ter dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, al consigliere regionale che, ai sensi del comma 4- bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sia stato sospeso dalla carica e' corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno pari al cinquanta per cento dell'indennita' di carica, quale stabilita dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, come successivamente integrata e modificata. 2. L'erogazione dell'assegno stabilito al precedente comma decorre dal provvedimento che accerta la sospensione del Consigliere. Tale erogazione non puo' comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.